Capital gain e imposta sostitutiva al 26%
La L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è intervenuta, con l’articolo 1, commi 1003 e 1004, prevedendo, in capo alle persone fisiche, una tassazione universale sui dividendi qualificati e non, mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Secondo la disciplina ante riforma, i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, relativi a partecipazioni qualificate, concorrevano alla determinazione del reddito:
– nel limite del 40%, se realizzate entro il 31 dicembre 2008;
– nel limite del 49,72%, se realizzate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
– nel limite del 58,14%, se realizzate dal 1° gennaio 2018.
Il Legislatore ha stabilito una disciplina transitoria, volta a garantire una sorta di continuità delle precedenti regole, ma con delle limitazioni oggettive e subordinata al realizzo di precisi aspetti procedurali.
In particolare, continua a trovare applicazione la previgente disciplina (imponibilità del 40% – 49,72% e 58,14%):
- alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottare tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda i redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019, invece, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate scontano l’imposta sostitutiva del 26%.
Anche le società semplici e gli enti non commerciali applicano l’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze derivanti da partecipazione qualificate e non qualificate, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presupposto impositivo della cessione di partecipazione da parte di persone fisiche, si origina con il trasferimento della proprietà, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la plusvalenza stessa diviene imponibile al momento della corresponsione del corrispettivo (circ. 27 giugno 2014 n.19).
nel rispetto generale del “principio di cassa”, secondo la regola generale vigente per i redditi diversi.
Casi particolari:
- Se nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui si effettua la cessione, il contribuente ha percepito delle somme a titolo di acconto, esse verranno computate ai fini della determinazione del corrispettivo, perché, applicando questo principio, gli acconti non sono imponibilinell’anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.
- Se viene pattuito un corrispettivo dilazionato, opera il principio contenuto nell’ 68comma 7 lett. f) del TUIR, ai sensi del quale “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.
Esempio:
Atto cessione stipulato nel 2018
Corrispettivo rateale: 60% nel 2018 e 40% ne 2019
Tassazione plusvalenza: per attrazione il 60% è tassato nel 2018 e il 40% nel 2019
N.B. I redditi in entrambe le dichiarazioni sconteranno IRPEF progressiva sul 58,14% del provento