I contributi INPS dei soci di SRL: quando sono dovuti? Il parere della Cassazione
Negli ultimi mesi del 2019 la Corte di Cassazione ha depositato tre sentenze (n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/20192019), che approfondiscono il tema dell’obbligo contributivo INPS per i soci di srl. Di seguito un approfondimento delle stesse, nel tentativo di definire dei principi guida per il futuro.
Le sentenze si riferiscono a una persona fisica titolare di partita iva che svolge attività di impresa, che sia al contempo:
- iscritto alla gestione previdenziale (artigiani o commercianti) in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria;
- socio di una o più Srl, nelle quali non svolge attività lavorativa.
In linea di principio la qualità di socio di una società di capitali non determina alcuna legittima situazione che consenta al soggetto di prestare la propria opera all’interno della società, se non sulla scorta di particolari rapporti (di collaborazione, di lavoro dipendente, ecc..).
La più recente delle sentenze, riguardava nello specifico il seguente caso:
- persona fisica iscritta alla Gestione Commercianti, in qualità di socio lavoratore di una srl X (pur in assenza di alcun rapporto giuridico diverso da quello di socio). Tale situazione è attuale sul piano previdenziale, per esempio perché la società non ha alle dipendenze alcun soggetto, per cui l’INPS presume che l’attività sia svolta dal socio (spesso anche amministratore) della società;
- iscritto alla Gestione separata, in quanto percepiente compensi come amministratore della medesima società X;
- socio non lavorante né amministratore di altra società di capitali Y.
Il problema è chiaro: stante l’iscrizione alla gestione commercianti per la società X, il socio deve pagare i contributi anche sul reddito a lui imputabile derivante dalla società Y (nella quale comunque il soggetto non presta alcuna attività lavorativa)?
L’INPS ritiene di rispondere riferendosi all’art. 3-bis, D.L. 384/1992, in cui è previsto che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1, L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. L’INPS ritiene infatti che la normativa sopra citata distingua tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale. Quindi, ove si fa riferimento ai “redditi di impresa” si dovrebbe intendere i redditi per i quali la normativa può richiedere una prestazione pensionistica.
La Cassazione analizza la situazione senza valutare le esigenze di gettito, ma approfondendo la situazione da un punto di vista giuridico, arrivando a queste conclusioni:
- il legislatore distingue tra gli elementi dai quali discende il sorgere della tutela previdenziale (la prestazione di un’attività lavorativa) e quelli in relazione ai quali si individua la misura della contribuzione, intesa come base di calcolo (la titolarità di un qualsiasi reddito di impresa);
- quando la norma cita i “redditi di impresa” non può che riferirsi a una definizione così come fornita dal TUIR, pertanto la partecipazione ad una SRL non determina certo l’insorgere di un reddito di impresa, ma al limite di un reddito di capitale al momento di incasso di eventuali dividendi distribuiti;
- quindi, nel caso di specie, la base sulla quale commisurare i contributi previdenziali è unicamente la quota di reddito della SRL X all’interno della quale il soggetto presta la propria attività lavorativa, mentre non va considerata in alcun modo l’astratta quota di reddito dell’altra SRL Y nella quale si detiene unicamente la partecipazione.
Dall’analisi di questa sentenza, si evince che a una conclusione del tutto diversa bisogna arrivare nel caso in cui la partecipazione sia in una società di persone, o in una società di capitali in regime di trasparenza fiscale. In tali ultimi due casi infatti, ai sensi del TUIR, sia il reddito da partecipazione in società di persone (anche nel caso di socio accomandante) che il reddito di partecipazione in una SRL trasparente, rappresentano due fattispecie di reddito di impresa.