Approvazione del bilancio 2020
In sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, stante il protrarsi dell’emergenza COVID-19, sono state estese anche al bilancio chiuso al 31.12.2020 le disposizioni già introdotte per il bilancio 2019. In particolare:
- – opera il differimento “automatico” a 180 giorni, con approvazione entro il 29.6.2021, a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in capo alla società;
- – l’intervento in assemblea da parte dei soci e degli organi sociali è consentito mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (ad esempio, audio-video conferenza), a condizione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’espressione del voto;
- – le disposizioni in esame sono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dalle ONLUS/ADV/APS.
La convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve avvenire, ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c., entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:
• 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• 180 giorni in caso di particolari esigenze (con un “differimento”, di fatto, di 60 giorni rispetto al termine ordinario).
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Legislatore con l’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto:
• la convocazione dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a prescindere dalla sussistenza di particolari esigenze;
• la possibilità di svolgimento dell’assemblea “da remoto”, al fine di mantenere il distanziamento sociale.
Tale possibilità è stata estesa dal DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, alle assemblee convocate “entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
In sede di conversione del citato Decreto, intervenuta con la Legge n. 21/2021 pubblicata sulla G.U. 1.3.2021, n. 51, considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 sono state prorogate alle assemblee “tenute entro il 31 luglio 2021”.
TERMINE DIFFERITO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020
Pertanto l’art. 3, comma 6 del Decreto in esame ha modificato il citato art. 106 in base al quale, ora:
“in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Di conseguenza la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 va effettuata entro 180 giorni (rispetto agli ordinari 120 giorni), ossia entro il 29.6.2021. Va considerato che il termine di 180 giorni:
Di conseguenza l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine; Il termine è “fisso” e, pertanto, non è possibile usufruire dell’ulteriore “differimento” di 60 giorni a disposizione della società in presenza delle specifiche “particolari esigenze”. Ricordiamo che l’utilizzo del maggior termine “non deve essere motivato da parte della società”, essendo riconosciuto normativamente; ed è sempre una facoltà (è infatti sempre possibile convocare l’assemblea prima dei 180 giorni). |
Con riguardo al termine di 180 giorni collegato all’emergenza COVID-19 è opportuno che la sussistenza di tale circostanza sia menzionata nella Relazione sulla gestione / Nota integrativa.
EFFETTI SUL RINNOVO/NOMINA ORGANI SOCIALI
La data di approvazione del bilancio ha riflessi anche:
• sul rinnovo delle cariche sociali (amministratori, sindaci / revisori) in scadenza, da effettuare in sede di approvazione del bilancio;
• sulla nomina dell’organo di controllo / revisore da parte delle società che hanno superato almeno uno dei “nuovi” limiti dimensionali di cui all’art. 2477, C.c. (individuati dall’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa” e ulteriormente rivisti dal DL n. 32/2019, Decreto c.d. “Sblocca cantieri”).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Per effetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 106, le cui disposizioni sono ora prorogate, con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
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- • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l’identificazione dei partecipanti; la partecipazione; l’esercizio del diritto di voto;
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Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
SLITTAMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE |
L’utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio a 180 giorni comporta uno “slittamento” del termine di versamento delle imposte. In particolare, per effetto di quanto disposto dall’art. 17, DPR. 435/2001, “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa [all’IRES e all’IRAP] entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”. Qualora il versamento sia effettuato entro i successivi 30 giorni da tale termine l’importo dovuto va maggiorato dello 0,40%. Così, ad esempio, una srl che approva il bilancio nel mese di giugno, deve effettuare il versamento delle imposte (saldo e primo acconto IRES / IRAP) entro il 20.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e il 2.8 rientra nella c.d. “proroga di Ferragosto”) ovvero il 20.9.2021 (il 19.9 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. |
TABELLA RIEPILOGATIVA
Alla luce di quanto sopra, si riepilogano le scadenze connesse all’approvazione del bilancio 2020 (ipotizzando che questa intervenga il 29.6.2021) per le società con esercizio coincidente con l’anno solare.
(*) nelle srl prive di organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede sociale, nei 15 giorni antecedenti all’assemblea
(**) nelle spa la convocazione entro tale data è consentita soltanto se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e qualora previsto dallo statuto; diversamente deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione ossia entro il 14.6.2021