Fatture a condominio con agevolazioni fiscali: doppia ritenuta e doppio prelievo?
Ogni volta che un professionista o un’impresa emette una fattura nei confronti di un condominio per prestazioni dagli stessi svolte, deve prestare molta attenzione alla regolarità del documento fiscale emesso.
Il condominio che si trova ad eseguire il pagamento della spesa relativa a prestazioni e servizi, opera, in qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta a titolo d’acconto, la cui aliquota varia in funzione del soggetto prestatore.
La ritenuta sarà rispettivamente:
- del 4% per prestazioni relative a contratti di appalto opere o servizi svolte dalle imprese;
- del 20% quando invece il condominio provvede al pagamento di compensi di lavoro autonomo all’Amministratore condominiale o a professionisti quali avvocati, commercialisti, geometri, architetti, etc.
In entrambe le suddette casistiche, in fattura dovrebbe essere espressamente riportata la ritenuta d’acconto, che andrà a ridurre l’imponibile da pagare; la ritenuta, trattenuta dal condominio, dovrà poi essere versata dal condominio stesso (sostituto d’imposta) e certificata al prestatore.
Cosa succede se le spese fatturate beneficiano anche delle agevolazioni fiscali? A titolo esemplificativo, le prestazioni di ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici ed idraulici possono beneficiare delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio ovvero per la riqualificazione energetica.
Come ormai è noto, ogni volta che si vuole usufruire delle suddette agevolazioni, bisogna effettuare il pagamento tramite bonifico bancario “parlante” per le detrazioni fiscali, sui quali la Banca incaricata o la Posta opera una ritenuta d’acconto all’atto dell’accreditamento della somma sul conto del beneficiario di aliquota pari all’8%.
Nel caso di un Professionista, esso emetterà fattura con la ritenuta d’acconto del 20%, e si vedrà altresì accreditare il compenso decurtato di un ulteriore 8% dalla Banca. Saremmo di fronte ad un caso di doppio prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo.
Soluzione?
Per evitare questa impasse, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/2010 precisa che, “al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta dell’8% prevista dal DL n. 78 del 2010” operata quindi dalla Banca o Posta interessata.
I condomini quindi, che per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno più su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973. Riassumendo, il Professionista sopra richiamato, in tal caso, potrà emettere fattura senza indicazione della ritenuta, e si vedrà accreditare l’importo fatturato decurtato della sola ritenuta dell’8%; il condominio, dal canto suo, non sarà tenuto a nessun ulteriore adempimento in quanto sarà la stessa banca che ha trattenuto la ritenuta a doverla versare all’Erario ed a fornire adeguata certificazione alla ditta/professionista.