Alcune novità di fine anno 2021
- FATTURE CON DICHIARAZIONE D’INTENTO
A partire dall’1/1/22 verranno effettuati nuovi controlli attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento e i dati disponibili nelle banche dati dell’Agenzia Entrate.
In caso di esito irregolare dei controlli, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento che verrà comunicata tramite PEC sia al soggetto emittente che al soggetto cedente.
L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.
Ciò comporta che a seguito della trasmissione del modello viene rilasciata una ricevuta di scarto.
Ai fini della regolarità della fattura emessa a seguito della lettera d’intento i dati da indicare negli <altri dati gestionali> sono i seguenti:
- – Nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- – Nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
- – Nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento
- STERILIZZAZIONE PERDITE 2020
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31/12/20 sono sterilizzate fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo (31/12/2025) anche se hanno ridotto il capitale sociale di oltre 1/3 nell’esercizio 2020 o in quelli successivi.
Le perdite soggette a sterilizzazione vanno tenute contabilmente separate da quelle ordinarie e la loro origine e le relative successive movimentazioni vanno indicate in Nota Integrativa.
- NOTE DI VARIAZIONE IVA IN RELAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
E’ stato riformulato l’art. 26 del DPR 633/72 secondo il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la Nota di credito ai fini IVA già a partire dalla data in cui il cessionario è assoggettato ad una procedura concorsuale senza dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.
Il momento in cui il cessionario di considera assoggettato alla procedura concorsuale sono:
- Data sentenza dichiarativa di fallimento
- Data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
- Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
- Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- Data di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
- Data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio
Nel caso di procedure esecutive individuali il diritto alla detrazione sorge nel momento della verifica dell’infruttuosità della procedura di recupero.
In caso di successivo pagamento all’esperimento della procedura devono essere assolti gli obblighi di registrazione connesse alla variazione dell’imponibile o dell’imposta (Nota di variazione in aumento).
La riformulazione dell’art 26 del DPR 633/72 è valida per le procedure avviate a partire dal 26/05/21.
- CONSERVAZIONE FATTURE E REGISTRI CONTABILI
Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per il 2021 il 28/02/22) si deve provvedere alla stampa in formato cartaceo o conservazione digitale di:
- Libro giornale
- Libro inventari
- Scritture ausiliarie
- Scritture di magazzino
- Registro beni ammortizzabili
- Bilancio d’esercizio
- Registri IVA
- Registri previsti dalla legislazione del lavoro
- Libri sociali
- Dichiarazioni fiscali
- Relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e dei revisori contabili
- Fatture elettroniche (solo conservazione sostitutiva)
Imposta di bollo (solo su Libro Giornale e Libro Inventari):
Stampa cartacea: Marca da bollo € 16 ogni 100 pagine o frazioni di essere prima che il registro sia posto in uso
Conservazione sostitutiva: Versamento tramite modello F24 di imposta di bollo € 16,00 ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con codice tributo 2501 e anno di riferimento l’anno per il quale è effettuato il pagamento.